La sensazione che sia in atto un ulteriore “tradimento” della fiducia riposta dal contribuente nella solidità della – peraltro giustamente decantata - “tregua fiscale” introdotta con la legge 197/2022 un po’ giustifica il ricorso a figure retoriche nate nei rapporti conflittuali cruenti (S.G. Frontino). Intendo riferirmi alle cartelle esattoriali che l’Agenzia delle Entrate ha preso a notificare, recentemente e proprio in limine della scadenza del termine per la cd. rottamazione quater, per pretendere il pagamento degli interessi di sospensione maturati a seguito di un provvedimento di sospensione (amministrativa o giudiziale), disposto nell’ambito o in occasione di un giudizio tributario avente a oggetto una cartella esattoriale portante un carico di imposta. Come noto, la legge n. 197/2022, all’art. 1, co. 231, ha concesso al contribuente la facoltà di stringere una “tregua” con il “nemico” fisco, consentendogli di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022, previo versamento delle somme dovute a titolo di capitale (oltre al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica) ma senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora nonché l’aggio.
Una “tregua” piuttosto conveniente, in apparenza. Se non fosse che l’Agenzia delle entrate, come si accennava, ha avviato la notificazione delle cartelle per gli interessi di sospensione che, pur essendo maturati anteriormente (cioè, durante il periodo di sospensione), alla data del 30.06.2022 (prevista dal co, 231 già evocato) non erano stati ancora iscritti affidati all’agente della riscossione. E ciò, nonostante la cartella esattoriale de qua sia stata rottamata dal contribuente avvalendosi della procedura prevista con la norma citata. Tanto, probabilmente, ritiene di dover o poter fare non riuscendo a superare la lettera della stessa norma che, ad una lettura frettolosa, sembra in effetti indicare il 30.06.2022 quale termine entro il quale i carichi devono risultare affidati alla riscossione per poter essere considerati “rottamabili”. Secondo l’Agenzia, insomma, i debiti risultanti dai carichi affidati entro il 30.06.2022 possono essere estinti; quelli affidati dopo tale data, ancorché maturati precedentemente, no: devono essere adempiuti!
Non è lo scopo di questa breve riflessione trattare delle elementari ragioni giuridiche che ostacolano questa interpretazione erariale (si pensi, per tutte, al rapporto di accessorietà – più volte affermato dalla Cassazione - fra l’obbligazione per capitale, che viene estinta, e quella per interessi). Si vuole “solo” constatare come, ancora una volta, persino le norme “di favore” nascondano insidie pericolose. Alcune create dalla tecnica legislativa, spesso tutt’altro che impeccabile; altre generate dalle interpretazioni letterali delle parole senza alcuna attenzione alla ratio che le ha ispirate. Se all’interprete erariale non si può chiedere coraggio, quantomeno si può pretendere competenza. Altrimenti, il nemico che si ritira non ha altra soluzione che rompere la tregua (fiscale) e cominciare una nuova battaglia, in attesa della prossima proposta di pace.